SCIOPERO DEL 23 FEBBRAIO 2018: DIFFIDA EXTRAGIUDIZIALE A TUTTI GLI ENTI DEL SSN AFFINCHE’ CONSENTANO IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELL’ASTENSIONE

Diffida ad evitare eventuali prassi applicative ed azioni non conformi alla normativa vigente in occasione dello Sciopero di 24 ore del personale del comparto della sanita’ pubblica  operante nelle ASL , nelle aziende ospedaliere e negli enti del SSN, ivi compresi i territori delle province autonome di Trento e Bolzano .

Avvicinandosi lo sciopero del 23 febbraio 2018, la cui informativa agli enti in indirizzo è stata data, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni ed integrazioni, da parte del Ministero per la semplificazione e la pubblica Amministrazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale preposto (http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/01-02-2018/anticipo-alla-data-del-23-febbraio-dello-sciopero-nazionale-del), si richiama l’attenzione dei destinatari in indirizzo sulla corretta applicazione delle disposizioni  in materia di garanzia delle prestazioni essenziali, così come risultanti in base alla Legge 146 del 12 Giugno 1990, dalla Legge 83/2000 ed all’ accordo del 20.09.2001 recante : accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del comparto del servizio sanitario nazionale del 20.09.2001.

Si rammenta al riguardo che , nel rispetto dei principi costituzionali della libera determinazione del dipendente interessato in relazione allo sciopero, ed  quello della tutela dei livelli di prestazioni da garantire al cittadino durante le astensioni dal lavoro, la limitazione del primo è consentita solo per i servizi indicati dai predetti accordi e nei modi ivi indicati.

Al fine di evitare spiacevoli contraddittori, si ricorda che i contingenti minimi di personale da mantenere al lavoro durante l’azione di sciopero sono quelli previsti dall’accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del comparto del servizio sanitario nazionale del 20.09.2001 del quale , ad ogni buon fine, si riporta l’articolo 2) :

 Art. 2

Servizi pubblici essenziali

  1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 come

modificata dagli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n. 83, i servizi

pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale del

Servizio Sanitario Nazionale sono i seguenti:

  1. a) assistenza sanitaria;
  2. b) igiene e sanità pubblica;
  3. c) veterinaria;
  4. d) protezione civile;
  5. e) distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;
  6. f) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento.
  7. Nell’ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di

cui all’articolo 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per

assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

A)ASSISTENZA SANITARIA

A1) Assistenza d’urgenza:

– pronto soccorso medico e chirurgico;

– rianimazione, terapia intensiva;

– unità coronariche;

– assistenza ai grandi ustionati;

– emodialisi;

– prestazioni di ostetricia connesse ai parti;

– medicina neonatale;

– servizio ambulanze, compreso eliambulanze;

– servizio trasporto infermi.

 A2) Assistenza ordinaria:

– servizi di area chirurgica per l’emergenza, terapia sub-intensiva e attività di

supporto ad esse relative;

– unità spinali;

– prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili

senza danni per le persone interessate;

– assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;

– assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare ed in casa protetta;

– nido e assistenza neonatale;

– attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili.

Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle

prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi

trasfusionali, necessari al loro espletamento.

A3) Attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo:

– servizio di portineria sufficiente a garantire l’accesso e servizi telefonici essenziali

che, in relazione alle tecnologie utilizzate nell’ente, assicurino la comunicazione

all’interno ed all’esterno dello stesso;

– servizi di cucina: preparazione delle diete speciali, preparazione con menu

unificato degli altri pasti o, in subordine, servizio sostitutivo; distribuzione del vitto

e sua somministrazione alle persone non autosufficienti; banche latte per i

neonati;

– raccolta e allontanamento dei rifiuti solidi dai luoghi di produzione; raccolta,

allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi, per

quanto di competenza e secondo la legislazione vigente;

– servizi della direzione sanitaria nei cinque giorni che precedono le consultazioni

elettorali europee, nazionali e amministrative, nonché quelle referendarie.

  1. B) Igiene e sanità pubblica:

– referti, denunce, certificazioni ed attività connesse all’emanazione di

provvedimenti contingibili e urgenti;

– controllo per la prevenzione dei rischi ambientali e di vigilanza, nei casi d’urgenza,

sugli alimenti e sulle bevande. Dette prestazioni sono garantite in quegli enti ove

esse siano già assicurate, in via ordinaria, anche nei giorni festivi.

  1. C) Veterinaria:

– vigilanza e controllo, ove non dilazionabili, in presenza o sospetto di

tossicoinfezioni relative ad alimenti di origine animale;

– vigilanza ed interventi urgenti in caso di malattie infettive e di zoonosi;

– controllo, ove non dilazionabile, degli animali morsicatori ai fini della profilassi

antirabbica;

– ispezione veterinaria e macellazione d’urgenza degli animali in pericolo di vita;

– referti, denunce, certificazioni ed attività connesse alla emanazione di

provvedimenti contingibili e urgenti.

  1. D) Protezione civile:

– attività previste nei piani di protezione civile da svolgere con personale in

reperibilità, qualora previste in via ordinaria, anche nei giorni festivi.

  1. E) Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici:

– attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti

tecnologici (luce, acqua, gas, servizi sanitari, informatici, ecc.) necessari per

l’espletamento della prestazioni sopra indicate;

– interventi urgenti di manutenzione degli impianti.

  1. F) Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento:

– attività del servizio del personale limitatamente all’erogazione degli emolumenti

retributivi in oggetto ed alla compilazione ed al controllo delle distinte per il

versamento dei contributi previdenziali in coincidenza con le scadenze di legge;

tale servizio deve essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato

per i dipendenti dei servizi del personale per l’intera giornata lavorativa e nei giorni

compresi tra il 5 ed il 15 di ogni mese.

 

Art 3 .1) – Contingenti di personale

Ai fini di cui all’articolo 2, mediante regolamenti di servizio aziendali, adottati sulla base di appositi protocolli d’intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra le aziende stesse e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili.

  1. I protocolli d’intesa di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente accordo e comunque prima dell’inizio del quadriennio di contrattazione integrativa, individuano:
  2. a) le categorie e profili professionali che formano i contingenti;
  3. b) i contingenti di personale, suddivisi per categorie e profili;
  4. c) i criteri e le modalità da seguire per l’articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro.
  5. In conformità ai regolamenti di cui al comma 1, la direzione generale dell’azienda – ovvero l’organo ad essa corrispondente negli enti del comparto secondo i rispettivi ordinamenti – individua, in occasione di ogni sciopero, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti come sopra definiti tenuti all’erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall’effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale così individuato ha il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile. In ogni caso, per le prestazioni indispensabili relative alla “Assistenza sanitaria d’urgenza” di cui alla lettera A1) dell’articolo 2, va mantenuto in servizio il personale delle diverse categorie e profili normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di personale da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni.

 

  1. Sulla base dei protocolli di intesa del comma 1, sono individuati i contingenti dei servizi essenziali di cui all’art. 2, lett. F) non operanti nei giorni festivi. Essi sono definiti tenendo come parametro di riferimento quelli eventualmente occorrenti se tali servizi funzionassero anche nei giorni festivi.

 

Alla luce della riportata normativa, giova pertanto stigmatizzare che  “… i nominativi dei dipendenti  inclusi nei contingenti come sopra definiti … sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero”, e che “i dipendenti  individuati hanno il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile.

 

In applicazione di tale previsione normativa, si fa presente che l’Amministrazione può inviare una RICHIESTA DI COMUNICAZIONE DI VOLONTÀ DI ADERIRE ALLO SCIOPERO UNICAMENTE AI DIPENDENTI  INDIVIDUATI A FAR PARTE DEI SUDDETTI CONTINGENTI MINIMI, e non a tutti gli altri.

 

A tal proposito, si significa che TUTTI i Dipendenti NON ricompresi nei contingenti minimi suddetti, che avessero preso la decisione di partecipare allo sciopero, potranno legittimamente manifestare tale decisione anche contestualmente all’inizio del loro ordinario turno di lavoro previsto per il giorno di sciopero, semplicemente non presentandosi al lavoro. Sempre a tal proposito, inoltre, attesa la delicatezza della materia ed in carenza di una specifica previsione normativa che obblighi i dipendenti del comparto sanità a qualsivoglia comunicazione al riguardo, si ritiene che i dipendenti assenti al lavoro nel giorno di sciopero, che non avessero fatto o non facessero pervenire altra motivazione a giustificazione della propria assenza, nei tempi e nei modi previsti per le altre assenze, NON POSSANO CHE  ESSERE CONSIDERATI, A TUTTI GLI EFFETTI, IN SCIOPERO.

Si rammenta ancora, con riferimento all’innanzi citato  meccanismo di sostituzione previsto dagli accordi, che al momento del calcolo della percentuale di adesione allo sciopero gli Enti in indirizzo dovranno includere, tra le persone effettivamente scioperanti, anche quelle persone che hanno dichiarato di voler  aderire allo sciopero ma che, ciò nonostante, sono stati comunque comandati in servizio a causa dell’assoluta impossibilità di sostituirli con altro personale.

Premesso quanto sopra, le Amministrazioni in indirizzo sono invitate sin d’ora ad individuare i contingenti minimi con la doverosa  attenzione ai diritti costituzionali degli interessati, e sono diffidate pertanto:

− dal porre in atto comportamenti e/o qualsivoglia modalità o prassi finalizzata ad incrementi surrettizi dei contingenti minimi di personale in difformità alla normativa vigente;

− dall’inviare qualsivoglia richiesta generalizzata di adesione e/o di non adesione allo sciopero, con qualsivoglia tempistica e/o modalità, ai dipendenti  NON individuati come sopra, ed a maggior ragione dal pretenderne qualsivoglia risposta;

− dal porre in atto ogni qualsivoglia altra modalità o altra prassi di previsione e/o di rilevazione dei dipendenti aderenti allo sciopero in oggetto non esattamente corrispondente a quanto previsto dalla normativa vigente .

 

Tutti i Dirigenti Sindacali del Nursing Up, oltre ai dipendenti rappresentati dal medesimo, saranno adeguatamente informati dei loro diritti, nonché sensibilizzati ad esigere il rispetto degli stessi in relazione allo sciopero, anche comunicando alla scrivente tutte le eventuali difformità e/o anomalie.

Resta evidente che, nel caso in cui si verificassero comportamenti finalizzati a vessare e/o limitare “contra legem” il diritto di sciopero, saranno adottate immediatamente tutte le iniziative di tutela consentite dal legislatore

Distinti saluti

 

Il Presidente

Dott Antonio De Palma

Nessun commento